ZONE UMIDE
Secondo l'art 34 della L.R. 11/98 per zone umide si intendono:
- per zona umida, uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzato dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa;
- per lago naturale, una massa d'acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;
- per lago artificiale, una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale.
Provvedimenti di aggiornamento degli ambiti
- Adozione con delibera di Consiglio num. 15 del 12 giugno 1997
Approvazione con delibera di giunta regionale num 250 del 2 febbraio 1998