VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
I PRG vigenti già adeguati alle norme della legge regionale 11/1988 e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP, possono essere modificati, in coerenza con il PTP, attraverso quattro ordini di atti:
a) varianti sostanziali generali;
b) varianti sostanziali parziali;
c) modifiche non costituenti variante;
d) varianti non sostanziali, intendendosi per tali le modifiche al PRG non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c)