Statuto comune di Verrayes

Approvato con deliberazione Consiliare n. 2 del 10 gennaio 2002. Pubblicato sul BUR n. 27 del 25/06/2002 1° suppl. ordinario.

Modificato con deliberazione Consiliare  n. 35 del 29 dicembre 2008. Pubblicato sul BUR n. 5 del 03/02/2009.

Modificato con deliberazione Consiliare  n. 18 del 24 maggio 2023.

 
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 cost., della l. cost. 26.02.1948 n. 4 e della l. cost. 23.09.1993 n.2.


Art. 2 Caratteristiche costitutive

1. Il Comune di Verrayes si estende per kmq. 22,57 e confina con i Comuni di Saint-Denis, Chambave, Fénis, Nus, e Torgnon.
2. Il Comune di Verrayes è costituito dalle comunità delle popolazioni nonché dai territori del capoluogo e delle frazioni storicamente riconosciute dalle comunità.
3. II nome del comune, delle località, dei villaggi, dei mayens, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
4. Può essere costituita un’apposita commissione con funzione consultive in materia.
5. Il regolamento determina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all’adeguamento delle denominazioni menzionate.
6. La sede del Comune è sita in frazione Capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.
7. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio, previa consultazione popolare tramite referendum consultivo di cui all’art. 30 dello statuto
8. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome VERRAYES nonché con lo stemma concesso con D.P.R. 9 febbraio 1994 (allegato sub A), giusta bozzetto allegato sub. B.
9. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 9 febbraio 1994, giusta bozzetto allegato sub C.
10. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma per fini che contrastino con gli interessi del Comune e che ne ledano l'immagine.
11. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento comunale.

Art. 3 Principi ispiratori

1. Il Comune promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà;
2. Coordina l'erogazione dei servizi pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità;
3. Tutela i diritti del contribuente attraverso l'adeguamento ai principi dello statuto del contribuente dei propri regolamenti ed atti in materia di tributi locali;
4. Rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e dei privati che esercitano attività o svolgono servizi attinenti alla popolazione del territorio;
5. Tutela la salute e la sicurezza sociale dei cittadini;
6. Individua idonei interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap;
7. Tutela ed incentiva il diritto allo studio e promuove attività ludico - ricreative, culturali, sportive;
8. Tutela e promuove la cultura locale;
9. Assume iniziative volte a salvaguardare il patrimonio naturale, storico ed artistico;
10. Incentiva le produzioni locali artigianali ed agricole, anche nell'ottica della sviluppo turistico;

Art. 4
Principio di parità

1. Il Comune promuove azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, politica, economica e culturale, nell'ambito della pari opportunità uomo - donna.

Art. 5
Collaborazione e cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. Il Comune si ispira a principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, nonché alla massima efficienza ed efficacia.
3. Il Comune promuove rapporti con gli altri Comuni o altri enti per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 6
Lingua francese e patois franco - provenzale

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al patois franco - provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Il Comune promuove la peculiarità del proprio patois rispetto, anche, ad altre varietà del franco-provenzale.
4. Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano, del francese e del patois franco - provenzale.
5. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
6. Gli interventi in franco - provenzale saranno replicati in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO
Art. 7
Organi

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vice sindaco

Art. 8
Consiglio comunale e sue competenze

1. Il consiglio ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:

a) statuto dell’ente e delle associazioni dei comuni di cui l’ente faccia parte;
b) regolamento del consiglio;
c) bilancio preventivo e relative variazioni;
d) rendiconto;
e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
f) istituzione e ordinamento dei tributi;
g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.

2. Oltre alle competenze inderogabili attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, dal regolamento regionale 03.02.1999, n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995, n. 4 in materia di sua costituzione, al consiglio competono altresì i seguenti atti:
a) I regolamenti comunali ad eccezione di quelli relativi all’organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi;
b) I piani finanziari, la relazione previsionale e programmatica i progetti preliminari delle opere pubbliche e le loro varianti, quando l'importo dei lavori supera la somma di 50.000 euro;
c) Le varianti ai Piani territoriali ed urbanistici;
d) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) la partecipazione a società di capitali;
g) la contrazione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari e il rilascio di garanzie fideiussorie non previste in atti del consiglio;
h) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni, se non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
j) le donazioni, i legati, le servitù immobiliari;
k) le forme di gestione dei servizi pubblici locali;
l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
n) la nomina dei rappresentanti del Comune presso il consiglio della Comunità Montana;
o) la nomina della giunta su proposta del sindaco;
p) la revoca e la sostituzione di assessori;
q) gli statuti delle aziende speciali;
r) la delega di funzioni alla Comunità Montana;
s) l’attivazione e la soppressione dei servizi.
3. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

Art. 9
Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è improntato a criteri di celerità e snellezza tesi a garantire l'effettivo governo della comunità locale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, il regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio detta disposizioni tese ad accelerare le modalità di convocazione e di svolgimento del Consiglio medesimo, in particolare stabilisce:
a) la costituzione dei gruppi consiliari
b) le modalità di convocazione del consiglio comunale
c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte
d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto
e) le modalità di verbalizzazione delle sedute che è obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di registrazione
f) la presentazione e discussione di interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni
g) l’organizzazione dei lavori
h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati
i) i casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, per i quali si può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento
3. I Consiglieri si possono costituire in gruppi, il regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
4. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento ne disciplina le modalità di costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del sindaco, di un terzo dei consiglieri o di un terzo degli elettori conteggiati alla data dell’ultima revisione delle liste elettorali.
8. Ogni minoranza consiliare può, con istanza motivata, richiedere la convocazione del consiglio per non più di due volte l’anno.
9. Il sindaco, qualora l’istanza di convocazione del consiglio riguardi una materia non di competenza di tale organo, proporrà l’istanza stessa nel primo consiglio utile.

Art. 10
Nomina della giunta

1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del sindaco, dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.

Art. 11
Competenze della Giunta

1. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, di governo, di gestione e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
2. La giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
a) determina i criteri per l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
b) propone gli atti di competenza del consiglio;
c) approva progetti preliminari il cui importo dei lavori sia inferiore alla somma di 50.000 euro, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l’assegnazione e la determinazione della misura dell’intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
f) approva i regolamenti relativi all’organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi;
g) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
h) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
i) determina l'ammontare delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e le detrazioni tributarie;
j) promuove i referendum di competenza comunale;
k) approva le convenzioni regolanti le funzioni delegate alla Comunità Montana;
l) provvede agli incarichi professionali, di consulenza e di progettazione ed alla nomina dei componenti delle commissioni di gara;
m) nomina la commissione edilizia.
3) Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della l.r. 54/98, la giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell’art. 46, comma 3, della l.r. 54/98.

Art. 12
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori.
2. Può essere nominato assessore un solo cittadino non consigliere, purché eleggibile ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tale assessore partecipa al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le sue competenze, ed ha diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.
3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza assoluta dei presenti entro trenta giorni dalla vacanza.

Art. 13
Funzionamento

1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vice sindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L’assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l’assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.
7. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del comune.
8. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i consiglieri, il revisore dei conti ed i rappresentanti del comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.
9. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite in conformità alle legge ed al presente statuto , da apposito regolamento.

Art. 14
Sindaco

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed è legale rappresentante dell'Ente.
2. Il Sindaco ed il Vice Sindaco quando assumono le loro funzioni prestano giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico.”.
3. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.


Art. 15
Competenze amministrative

1. Il sindaco:
a) può attribuire incarichi in materie specifiche ai singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative politico - amministrative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici;
c) fissa la data e convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
d) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, in assenza di figure di qualifica dirigenziale, oltre al Segretario comunale, nell’ambito del Comune o del personale complessivamente assegnato alla forma associata costituita con altri enti per l’esercizio delle predette funzioni, ai sensi della Parte IV, Titolo I, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
e) propone al consiglio la revoca degli assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall’ufficio per altra causa;
f) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
g) convoca le assemblee generali di cui all'art. 25, comma 2;
h) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune;
i) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; emana altresi ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
j) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
k) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi;
l) stipula i contratti rogati dal segretario;
2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti, determine od ordinanze.


Art. 16
Competenze di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni appartenenti all’ente e le società per azioni partecipate dall’ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni appartenenti al comune e le società per azioni partecipate dallo stesso svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 17
Attribuzioni ed incarichi agli assessori

1. Il sindaco può attribuire incarichi in materie specifiche, con suo provvedimento, ad ogni assessore.
2. Nel conferimento d'incarico di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie indicate.
3. Il sindaco può revocare gli incarichi assegnati agli assessori, modificare l’attribuzione dei compiti di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le attribuzioni degli incarichi, le revoche e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, vanno comunicate al consiglio.


TITOLO III
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 18
Organizzazione degli Uffici

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta da ciascun dipendente;
d) individuazione delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
e) massima flessibilità delle strutture e del personale;
f) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. L’amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’Ente è affidata al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi, qualora nominati dal sindaco, che l’esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l’osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
4. Al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti con rilevanza esterna.
5. Il Segretario comunale ed i Responsabili di servizi formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio e alla Giunta.

Art. 19
Segretario comunale

1. Il comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Il Segretario è organo gestionale e costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.
5. Il Sindaco, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, può attribuire ulteriori funzioni al segretario comunale.

Art. 20
Pubblicità degli atti

1. Nel palazzo comunale è predisposto un apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario Comunale, o un suo incaricato, cura e sovraintende all'affissione degli atti all'albo pretorio avvalendosi del messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 21
Cooperazione

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 22
Comunità montane

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vice Sindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio e scelti al suo interno.
2. Le nomine di cui al comma 1 devono avvenire in coincidenza con la nomina della Giunta Comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo.
3. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l’esercizio con carattere sussidiario e temporaneo delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e dell’aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti, che stabilisce, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
5. La convenzione di cui al comma 5 viene approvata dalla Giunta Comunale.
6. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
7. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 23
Consorterie e consorzi di miglioramento fondiario

1. Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale, nonché con i consorzi di miglioramento fondiario per una maggiore tutela del territorio.
2. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall’art. 1 della l.r. 5.4.1973, n. 14 entro trenta giorni dalla richiesta.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 24
Principi

1. Il comune garantisce e promuove forme associative che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, assicurandone il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza.
2. In attuazione delle direttive della Unione Europea, il comune assicura i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell’Unione Europea.
3. Il comune favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti sul territorio comunale.

Art. 25
Assemblee generali

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori nel comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 2/5 dei consiglieri o del 25% degli elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Art. 26
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie, i consorzi e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco.

Art. 27
Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Le petizioni devono essere redatte in forma scritta devono essere indirizzate al sindaco e devono presentare i seguenti requisiti:
a) essere sottoscritte dai richiedenti, dei quali devono essere indicate con chiarezza le generalità, l’indirizzo e gli estremi di un documento di identità, oppure, quando i richiedenti agiscono quali rappresentanti di un’organizzazione, la carica ricoperta all’interno di questa e la precisa denominazione e sede della medesima;
b) identificare con chiarezza gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino dalle competenze del comune e non siano, per altre ragioni, illegittime.
3. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti col regolamento degli istituti di partecipazione popolare. L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
5. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza.

Art. 28
Proposte

1. Il 20% degli elettori può presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse a cura del sindaco all’organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L’organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L’organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 29
Associazioni

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, con l'accesso ai dati posseduti e con l’adozione di idonee forme di consultazione.

Art. 30
Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all’attività pubblica sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti:
1. Bilancio preventivo;
2. Rendiconto;
3. Istituzione ed ordinamento dei tributi ed ogni altro atto inerente alle entrate comunali;
2. Non si ammette più di un referendum all'anno.
3. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
4. Il referendum può essere promosso:
a) dalla giunta comunale;
b) da 50% + 1 dei consiglieri comunali assegnati;
c) dal 40% degli elettori.
5. L’ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da una commissione formata da esperti in materie giuridico – amministrative nominata dal Consiglio. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un’unica giornata festiva entro 120 giorni dal deposito della richiesta
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni
10. L’indizione e l’esito del referendum sono pubblicati all’albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.


Art. 31
Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dell’organo competente.
3. L’approvazione del referendum propositivo comporta l’approvazione dell’atto di competenza del comune sottoposto al giudizio popolare, atto che entra a pieno titolo nell’ordinamento comunale.
4. Il competente organo comunale, a maggioranza dei componenti, potrà, con motivazione adeguata, modificare od abrogare tale atto.

Art. 32
Accesso

1. Al fine di rendere trasparente l’azione amministrativa e di rendere effettiva la partecipazione all’attività dell’amministrazione, dei cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dalla legge regionale e dal regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune.

Art. 33
Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 e dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
3. La comunicazione dell’avvio del procedimento deve essere esatta, tempestiva e completa, nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

Art. 34
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 35
Statuto e sue modifiche

1. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 30% degli elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall’art. 27, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 29 e 30.

Art. 36
Regolamenti

1. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 28 e 29.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono pubblicati nell’albo comunale sia dopo l’adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
4. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VII
DIFENSORE CIVICO
Art. 37
Istituzione del difensore civico

1. Il consiglio comunale può affidare con propria deliberazione le funzioni di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, previa convenzione, al difensore civico istituito presso il consiglio regionale o decidere di avvalersi di un ufficio di difensore civico a livello comunitario o intercomunale.


TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 38
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.


Art. 39
Norme finali

1. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

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