Aree Boscate

AREE BOSCATE

Secondo l'art 33 della L.R. 11/98 per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

Provvedimenti di aggiornamento degli ambiti

  1. Adozione con delibera di Consiglio num. 15 del 12 giugno 1997
    Approvazione con delibera di giunta regionale num 250 del 2 febbraio 1998
  2. Adozione con delibera di Consiglio num. 35 del 3 agosto 2004
    Approvazione con delibera di giunta regionale num 4085 del 15 novembre 2004
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