AREE BOSCATE
Secondo l'art 33 della L.R. 11/98 per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.
Provvedimenti di aggiornamento degli ambiti
- Adozione con delibera di Consiglio num. 15 del 12 giugno 1997
Approvazione con delibera di giunta regionale num 250 del 2 febbraio 1998 - Adozione con delibera di Consiglio num. 35 del 3 agosto 2004
Approvazione con delibera di giunta regionale num 4085 del 15 novembre 2004