Obbligo del Gren Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro

11 ottobre 2021

Certificato verde

Disposizioni valide dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 ai sensi del D.l.  settembre 2021 n° 127.

Obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori  del settore pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di Emergenza.

L’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid-19 fa riferimento a:

  • Stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
  • La guarigione da infezione da SARS-CoV-2
  • L’effettuazione di un test molecolarecon risultato negativo al virus (validità di 72 ore) o test antigenico rapido con risultato negativo al virus (validità di 48 ore)

Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Il controllo del possesso del Green Pass sarà a carico del Datore di Lavoro, che avrà il compito di verificare l’autenticità, l’integrità e la validità della Certificazione mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19

SANZIONI PER LAVORATORE E DATORE DI LAVORO INADEMPIENTI

  • Il Datore di Lavoro che non verificherà il controllo della Certificazione Verde COVID-19 a partire dal 15 ottobre, o che entro quella data ometterà di definire le modalità operative per l’organizzazione delle citate verifiche,  potrà subire una sanzione amministrativa da € 400 a € 1000 da parte degli Organi di Vigilanza.
  • Il Lavoratore del Settore Pubblico che non sarà in possesso della Certificazione Verde COVID-19 non potrà avere accesso ai locali aziendali e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore non sarà tenuto a ricevere retribuzione né altro compenso. Per il lavoratore che non esibirà la Certificazione Verde COVID-19, sarà prevista una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, da parte degli Organi di Vigilanza.
  • Il Lavoratore del Settore Privato che non sarà in possesso della Certificazione Verde COVID-19, non potrà avere accesso ai locali aziendali e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore non sarà tenuto a ricevere retribuzione né altro compenso. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il Datore di Lavoro potrà sospendere il Lavoratore per un periodo non superiore a 10 giorni. La sospensione sarà comunicata immediatamente al lavoratore interessato e sarà efficace fino alla presentazione della certificazione Verde COVID-19. Per il lavoratore che non esibirà la Certificazione, sarà prevista una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, da parte degli Organi di Vigilanza.
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